Dopo l’approvazione alla Camera, arriva al Senato il disegno di legge su politiche per i giovani, Servizio Civile universale e youth work

Dalla Carta giovani automatica al riordino del servizio civile.

Il resto della legge, sei articoli in tre capi, si muove su un binario diverso: quello delle deleghe. Il Governo avrà sei mesi per riordinare le politiche giovanili e per rivedere il servizio civile universale.

I nuovi maggiorenni non dovranno più iscriversi a nulla per ottenere la Carta giovani nazionale. La Carta, finora attivabile solo registrandosi sull’app IO, sarà assegnata gratuitamente e in automatico a tutti i cittadini italiani ed europei tra i 18 e i 35 anni, e per la prima volta anche agli stranieri regolarmente residenti in Italia: un’estensione resa necessaria dal diritto Ue, che vieta di riservare beni e servizi ai soli cittadini nazionali.

Il decreto attuativo entro due mesi

Le regole operative arriveranno con un decreto entro sessanta giorni; fino ad allora restano valide le agevolazioni già previste dal 2020 – cinema, trasporti, musei, corsi di musica e lingue, piattaforme streaming – oggi coperte da 159 partner convenzionati e 179 opportunità attive sull’app. La gestione resta a carico del Fondo per le politiche giovanili, che nel 2026 vale 54,9 milioni di euro: nessuna risorsa aggiuntiva.

Le deleghe contenute nella legge

Il resto del testo, sei articoli in tre capi, si muove su un binario diverso: quello delle deleghe. Il Governo avrà sei mesi per riordinare le politiche giovanili – cioè per chi ha, in questo caso, tra 14 e 30 anni – e per rivedere il servizio civile universale, con un nuovo albo degli enti, controlli più stringenti e la certificazione delle competenze acquisite dai volontari.

L’Osservatorio per le politiche giovanili

Nasce anche l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, ventiquattro componenti tra ministri e presidenti di enti, affiancato da un comitato tecnico-scientifico di nove membri.

Lo Youth Work

definire la disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di animazione socio-educativa (Youth Work) quale attività svolta in favore, da e con i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze che tale figura deve possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all’Agenzia italiana per la gioventù; Attualmente, in Italia, non esiste ancora un inquadramento legislativo dello “youth work”, ossia dell’animazione socioeducativa per i giovani, intesa come forma specifica di lavoro volontario o professionale rivolto all’età giovanile. Alcune regioni, grazie ad alcuni finanziamenti statali, hanno previsto azioni di riconoscimento dell’animazione socio-educativa nella fascia adolescenziale. Tra le principali forme di animazione socioeducativa riconosciute rientrano le seguenti:

▪ gli Spazi di aggregazione per adolescenti, promossi dall’art. 6 della Legge 285/19979 nella forma di “Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero”; ▪ i gruppi educativi di sostegno che coinvolgono ragazzi e ragazze più a rischio, con finalità di accompagnamento allo studio scolastico;

▪ l’animazione socio-educativa di strada intesa come ‘attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori’ e mirata a prevenire fattori di rischio e disagio sociale;

▪ l’animazione socio-educativa all’aperto (outdoor education), realizzata in Centri Estivi e Soggiorni vacanza;

▪ il Servizio Civile per Adolescenti, previsto come esperienza educativa basata sul coinvolgimento in attività di volontariato, in stretta collaborazione con le scuole e l’ufficio scolastico regionale;

▪ i Centri Informa Adolescenti, quale servizio informativo mirato ai bisogni e interessi degli adolescenti all’interno degli sportelli Informagiovani già presenti.

Qui il testo legislativo 

Il ddl del Ministro

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