Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione le questioni relative ai giovani sono disciplinate da legislazione concorrente. Pertanto, il potere legislativo in materia di politiche giovanili è attribuito tanto al Governo centrale quanto alle Regioni e alle Provincie autonome; la determinazione dei principi fondamentali è invece riservata alla legge dello Stato.

Se a livello nazionale non è stata ancora approvata una legge quadro sui giovani, varie Regioni italiane si sono dotate di una legislazione in materia di politiche giovanili nel rispetto dei vincoli posti dalla Costituzione, dalla vigente legislazione europea e internazionale e dalla strategia nazionale per la gioventù . In particolare 11 Regioni e le 2 Province autonome si sono dotate di quella che possiamo ritenere una legge “quadro” abbastanza strutturata.

Di queste 13 alcune sono di recente promulgazione e mancano ancora dei regolamenti attuativi (criteri).

Delle 7 Regioni restanti più di una dispone di una legge legata ai giovani, ma in nessun caso si tratta di una legge quadro, bensì di interventi normativi limitati.  La Sardegna ha depositato una nuova legge quadro che è in fase di promulgazione. Calabria e Lazio intendono elaborare una nuova legge quadro.

Va detto che alcune Regioni promuovono politiche giovanili, in certi casi anche molto innovative (come nel caso della Puglia), senza avere una legge quadro di riferimento, ma procedendo attraverso l’approvazione di Programmi regionali triennali (non diversamente da quelle Regioni che si sono dotate di una legge, del resto).

In sintesi, le politiche per i giovani si basano allo stato attuale su di un approccio dal basso verso l’alto – una caratteristica peculiare della legislazione italiana in materia di gioventù –, in particolare grazie alla riforma del Titolo V° della Costituzione. A partire dal 2006 Regioni e Province autonome diventano infatti degli autentici “policy maker” in materia di gioventù, andando a concertare direttamente con il Governo la definizione di risorse e obiettivi per gli interventi in questo settore.

 

(Per segnalare eventuali inesattezze o refusi vi preghiamo gentilmente di scrivere una mail a redazione@giovaniecomunitalocali.it)

 

Alcune pubblicazioni sullo sviluppo delle politiche giovanili in Italia:

D’Elia A. (2006), Le politiche giovanili. Origini, evoluzioni, stato dell’arte. Rapporto provvisorio sulle politiche giovanili,  Bari, Regione Puglia – Università degli studi.

Campagnoli G. (2010), Storia, premesse e linee di sviluppo delle politiche giovanili in Italia. Una rassegna, «RicercaAzione», n. 2, pp. 1-24.

Bazzanella A. – Campagnoli G. (2010), Il caso Italia. In A. Bazzanella (a cura di), Investire nelle nuove generazioni. Le politiche giovanili in Italia e in Europa, Trento, IPRASE, pp. 27-226.

Bisceglia A. (2011), Il nuovo corso delle politiche giovanili in Italia e il caso della Regione Campania, tesi di dottorato, Università degli Studi di Napoli «Federico II», capp. 1-2.

 

 

 

LEGGI QUADRO REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLE POLITICHE GIOVANILI

 

CAMPANIA: Legge regionale 26/2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani” 

La legge promuove le seguenti misure a favore dei giovani:

  1. benessere e sviluppo personale;
  2. cittadinanza attiva e leadership;
  3. valorizzazione delle competenze e del talento;
  4. istruzione, formazione ed educazione non formale;
  5. accesso al mercato del lavoro;
  6. mobilità;
  7. spazi dedicati.

La legge riconosce e promuove lo youth work; prevede un meccanismo di programmazione regionale degli interventi, anche in coordinamento con i Comuni, e istituisce un Osservatorio regionale sulle politiche giovanili e il Forum regionale dei giovani. 

 

EMILIA ROMAGNA: Legge Regionale 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” .

  1. istituisce un Osservatorio regionale su bambini e giovani;
  2. promuove l’accesso dei giovani al mercato del lavoro;
  3. sostiene la fornitura di informazioni e orientamento nei 338 spazi di aggregazione polivalenti;
  4. istituisce un portale per i giovani GIOVAZOOM.

 

FRIULI VENEZIA GIULIA: Legge regionale 5/2012Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità

La legge, indirizzata ai giovani nella fascia di età 14-35 anni, promuove le seguenti misure a favore dei giovani:

  1. partecipazione;
  2. accesso agli alloggi e al mercato del lavoro, compresa l’imprenditorialità;
  3. mobilità;
  4. partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive;
  5. sviluppo di centri giovanili;
  6. informazioni, attraverso un sito web dedicato, e il potenziamento degli sportelli Informagiovani.

Legge Regionale 12/2007 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani

 

LIGURIA: Legge regionale 6/2009Promozione delle politiche per i minori e i giovani

La legge mira ad attuare la “Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” del Consiglio d’Europa. Stabilisce un sistema di coordinamento tra le politiche settoriali rivolte ai giovani. Stabilisce i doveri, i compiti e le responsabilità della Regione, delle Province e dei Comuni. Promuove la partecipazione dei giovani, la creazione di un Forum per i giovani a livello regionale e provinciale. Supporta le organizzazioni giovanili e l’animazione socioeducativa.

 

MARCHE: Legge regionale 24/2011  “Norme in materia di politiche giovanili

La legge è indirizzata alla fascia di età 16-35. È un testo completo che prevede lo sviluppo di un piano regionale in consultazione con le organizzazioni giovanili e la programmazione annuale delle attività. La legge promuove lo sviluppo di punti informativi Eurodesk e la creazione di un sito Web dedicato all’informazione dei giovani. Promuove l’accesso dei giovani all’alloggio e al mercato del lavoro, compresa l’imprenditorialità e lo sviluppo dei talenti. Promuove la partecipazione dei giovani a livello politico, culturale e sociale. 

 

PIEMONTE: Legge Regionale 6/2019Nuove norme in materia di politiche giovanili

La legge mira a sviluppare politiche giovanili in coordinamento con i Comuni e le organizzazioni giovanili e sostiene le attività con un contributo finanziario di 350.000 euro all’anno.

La nuova legge, indirizzata alla fascia di età 15-29 anni, introduce e sostiene il ruolo professionale degli animatori socioeducativi. Prevede la creazione di un Forum dei giovani composto da 25 amministratori locali di età inferiore ai 30 anni e 25 rappresentanti di organizzazioni giovanili. La legge istituisce un registro per le organizzazioni giovanili, che consentirà loro di ricevere finanziamenti pubblici. Il portale dedicato fornisce informazioni sulle politiche per i giovani.

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: Legge provinciale 13/1983Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano

La legge: istituisce un ufficio che promuove l’animazione socioeducativa, anche attraverso la formazione di operatori giovanili volontari e pagati; fornisce sostegno finanziario alle organizzazioni giovanili; sostiene la creazione di centri e spazi per i giovani. Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6 “Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile e del funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Legge provinciale 5/2007 e Legge provinciale 7/2009, relative allo “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e all’”Istituzione del Consiglio provinciale dei giovani”.

Nel 2018, la legge regionale 8/2018 ha modificato alcune disposizioni della precedente legislazione sulla gioventù. In particolare, la legge ha semplificato la procedura di accesso ai finanziamenti pubblici per le organizzazioni giovanili. La legge promuove, tra l’altro, le seguenti misure a favore della gioventù:

  1. partecipazione, cittadinanza attiva;
  2. creatività, imprenditorialità;
  3. volontariato.

 

SICILIA: Legge regionale 6/2019Norme in materia di politiche giovanili

Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell’Osservatorio regionale delle politiche giovanili”.

La legge mira ad attuare “Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” del Consiglio d’Europa e le politiche europee per la gioventù. Promuove, tra l’altro, le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-35 anni:

  1. partecipazione e cittadinanza attiva;
  2. inclusione sociale;
  3. informazioni;
  4. educazione formale e non formale;
  5. accesso al mercato del lavoro.

La legge istituisce:

  1. il Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili;
  2. la Commissione per l’integrazione intersettoriale delle politiche giovanili;
  3. l’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile;
  4. il Forum regionale dei giovani e i forum provinciali e comunali.

 

TOSCANA: Legge regionale 81/2020 “Promozione delle politiche giovanili regionali

La legge prende ispirazione e consolida l’esperienza maturata dal 2011 con “Giovanisì” (https://giovanisi.it/) il progetto della regione per l’autonomia dei giovani. “Giovanisì” è un sistema di opportunità strutturato in 7 macro-aree: tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, studio e formazione, lavoro. Promuove inoltre la partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport. I destinatari del progetto sono giovani dai 16 ai 40 anni e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee.

Qui info sul Tavolo Giovani

 

UMBRIA: Legge regionale 1/2016Norme in materia di politiche giovanili 

La legge mira all’attuazione delle politiche europee per la gioventù. Promuove – in stretta collaborazione con i Comuni – le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-35 anni:

  1. partecipazione e cittadinanza attiva;
  2. accesso all’alloggio;
  3. educazione formale e non formale, certificazione delle competenze acquisite;
  4. accesso al mercato del lavoro, compresa l’imprenditorialità e la creazione di nuovi posti di lavoro;
  5. mobilità;
  6. sviluppo di centri giovanili;
  7. volontariato;
  8. prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber-bullismo.

 

In precedenza vi era laLegge Regionale 10 aprile 1995, n. 27 “Istituzione del Forum della Gioventù e dell’Osservatorio regionale giovani

 

VALLE D’AOSTA: Legge regionale 12/2013  “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani

La legge promuove, inter alia, le seguenti misure a favore dei giovani nella fascia di età 14-29 anni:

  1. inclusione;
  2. partecipazione;
  3. volontariato;
  4. accesso agli alloggi;
  5. accesso al mercato del lavoro;
  6. formazione;
  7. mobilità;
  8. informazioni.

La legge istituisce un gruppo di coordinamento regionale per le politiche giovanili. Ogni 3 anni un piano regionale per i giovani stabilisce gli obiettivi specifici in collaborazione con le autorità locali e le rappresentanze dei giovani. La legge istituisce un Forum locale e un Forum regionale per i giovani.   

In precedenza vi era la legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 “Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani, abrogata dalla L.R. 12/2013”

 

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